Detrazioni Mutuo Prima Casa 730: Quali sono?
Si concretizza in un’agevolazione spettante ai contribuenti che hanno stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, consistente nella possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi dall’IRPEF. Spetta a chi compila la dichiarazione dei redditi ricorrendo la modello 730 ordinario o precompilato, oppure il Modello Unico.
Questa agevolazione è riconosciuta a chi dimora abitualmente con i suoi familiari nell’immobile oggetto del mutuo, ma anche se lo stesso è abitazione principale di un suo familiare, ad esempio il coniuge, oppure parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.
La spesa per gli interessi passivi del mutuo spetta per un massimo di euro 4.000, scaricabile con dichiarazione dei redditi attraverso modello 730 o Unico. Ma nel caso di un mutuo cointestato al coniuge non a carico, il limite è ridotto ad euro 2.000, comprendendo l’ammontare degli interessi, degli oneri e delle quote di rivalutazione.
Nel caso, però, di un mutuo cointestato con il coniuge a carico, il contribuente che sostiene la famiglia può presentare una dichiarazione dei redditi agevolandosi di entrambe le quote spettanti.
Detrazioni Mutui Prima Casa 2017: Interessi agevolati e costi detraibili
Nell’agevolazione fiscale degli interessi passivi dei contratti di mutuo rientrano:
- Mutui stipulati dal 1° Gennaio 2011, sempre se riguardano l’abitazione principale ad uso abitativo e se il trasferimento è avvenuto entro sei mesi dall’acquisto. Nel caso di mutui precedenti a questa data, il trasferimento dev’essere avvenuto entro l’8 Giugno del 1994.
- Acquisto di una pertinenza dell’abitazione principale.
- Costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.
- Acquisto dell’immobile dato in locazione. In questo caso è richiesto che l’immobile sia adibito ad abitazione principale e, entro i primi tre mesi dalla data di acquisto, il locatore abbia intimato lo sfratto al conduttore.
- Miglioramento a breve, medio e lungo termine di un campo agricolo.
Sono detraibili gli interessi passivi, gli oneri accessori connessi alla stipula del contratto di mutuo, le spese aggiuntive come l’imposta di iscrizione o cancellazione dell’ipoteca ed eventuali spese pagate dall’istituto di credito per attività di intermediazione. Sono anche detraibili le provvigioni, le spese notarili per l’iscrizione del contratto di mutuo, le perizie tecniche e l’apertura di un conto corrente.
Sono escluse le polizze assicurative stipulate sull’immobile e le spese per la cessione dello stipendio per finanziamenti diversi dal contratto di mutuo. Inoltre nel caso in cui la stipula del mutuo venga sovvenzionata da contributi statali o di altri enti pubblici, gli interessi passivi detraibili corrispondono all’ammontare effettivamente rimasto a carico, ma se la somma concessa non sia stata erogata in conto capitale.
Casi che non rientrano nella agevolazione
La detrazione del 19% concessa con la dichiarazione dei redditi 730 ed Unico 2016 sugli interessi passivi derivanti dalla stipula di un contratto di mutuo, riguardo l’acquisto dell’abitazione principale o ristrutturazione, non sono concessi nei seguenti casi:
- Quando il contratto di mutuo sia stato stipulato nel 19991 o 1992 per motivi diversi dall’acquisto dell’immobile come prima casa, ad esempio per la ristrutturazione.
- Quando il contratto di mutuo è stato stipulato dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto come prima casa, ma per la compravendita di un’altra unità immobiliare.
Non rientrano nelle detrazioni i mutui per la ristrutturazione stipulati nel 1997 o quelli a partire dal 1998 per la costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. Il diritto di detrazione non spetta, neanche, nel caso degli interessi nati per l’apertura di un credito bancario, per la cessione dello stipendio e gli interessi nascenti da un finanziamento diverso da quelli relativi un contratto di mutuo, seppure sia presente una garanzia di tipo ipotecario sull’immobile qualificato come prima abitazione.
Detrazioni Mutuo Prima Casa e Separazione dei Coniugi
Nel caso di separazione dei coniugi e cointestatari del contratto di mutuo, ad entrambi è riconosciuto il diritto di detrarre gli interessi passivi del mutuo entro il limiti di euro 2.000, oppure di euro 4.000 se il mutuo cointestato viene pagato solo da uno dei due soggetti.
Fondamentale che entrambi i coniugi siano intestatari del mutuo e dell’abitazione, anche se con riferimento ad una parte o proporzione diversa. Nel caso di coniugi non fisicamente a carico l’uno dell’altro, ma cointestatari in parti eguali del mutuo, la detrazione di euro 2.000 persiste nel caso in cui l’immobile non sia più abitazione principale.
Significa che se un coniuge non risiede più nell’immobile, può comunque continuare a detrarre la somma su indicata nella propria dichiarazione dei redditi.