Requisiti Mutui Prima Casa: Valutazioni della banca
La richiesta di un finanziamento bancario è preceduta da una serie di calcoli atti, per lo più, a determinare la capacità del richiedente di rimborsare la somma ricevuta in prestito.
Oltre a questo, si valuta:
- L‘immissione di liquidità derivante dal finanziamento;
- Il costo dello stesso;
- La sua durata;
- L’aspetto fiscale relativo alla detraibilità degli oneri passivi.
Alcuni debiti a medio o lungo termine, infatti, consentono la detrazione dai redditi di parte del loro costo, rappresentato dagli interessi passivi e dagli oneri accessori.
Agevolazioni Mutui Prima Casa: Aspetti fiscali
A decorrere dal 1993, i finanziamenti che danno diritto alla detrazione degli interessi passivi sono i mutui ipotecari contratti per l’acquisto, o la costruzione, dell’abitazione principale, la cosiddetta prima casa: serve, quindi, il rilascio di una garanzia reale su un bene immobile che, di solito, è lo stesso per il cui acquisto è finalizzato il finanziamento.
L‘ipoteca può essere iscritta anche su immobili diversi, ovvero non di proprietà del mutuante, e il capitale può servire anche per il solo acquisto di un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione principale. Inoltre, è necessario che il beneficiario del mutuo sia residente in Italia o in uno dei Paesi della UE, nonché che gli estremi dell’atto di stipula del mutuo siano riportati su quello di compravendita della prima casa.
Spese Detraibili Acquisto Prima Casa: Quali sono e ammontare del bonus
Le spese che risultano parzialmente detraibili, in sede di dichiarazione dei redditi, sono quelle relative agli interessi passivi sul mutuo ipotecario e a tutti gli oneri accessori connessi alla stipula del contratto di mutuo stesso.
Per esempio, sono detraibili:
- L’onorario del notaio che ha rogitato l’atto del mutuo;
- Le spese d’istruttoria del finanziamento;
- Gli oneri relativi alla perizia dell’immobile sul quale viene accesa l’ipoteca;
- L’imposta sostitutiva;
- Le commissioni richieste dall’Istituto erogante.
La detrazione fiscale su queste tipologie di mutuo viene calcolata su un importo complessivo annuo non superiore a 4.000 euro. Pertanto, il bonus può ammontare, al massimo, a 760 euro annui, pari al 19% di 4.000.
Detrazione Interessi Mutuo Prima Casa: Chi sono i beneficiari del bonus?
La detrazione in esame spetta all’intestatario del mutuo; nel caso di più cointestatari, compete a ciascuno di essi in proporzione alla singola quota. Se il mutuo è cointestato ma l’acquirente della prima casa è uno solo dei due mutuanti, allora la detrazione spetta esclusivamente a quest’ultimo, in proporzione alla parte di mutuo di cui si fa carico.
Nell’ipotesi, invece, di mutuo intestato a una sola persona ma afferente la compravendita dell’abitazione principale intestata a più acquirenti, tutti questi possono usufruire del bonus fiscale sugli interessi passivi, in proporzione alla singola percentuale di proprietà dell’immobile.
Va rilevato che la detrazione spetta anche al nudo proprietario della prima casa, nonché all’acquirente accollatario del mutuo ovvero all’erede che si faccia carico di un finanziamento contratto dal defunto. In questo caso, la detrazione spettante si calcola applicando il 19% su un importo massimo annuo pari a 2.582,28 euro, quindi il bonus da sottrarre all’Irpef lorda dovuta è di 490,63 euro.
I mutui interessati da quest’agevolazione fiscale sono quelli:
- Stipulati dopo il 1998;
- Finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale;
- Erogati per l’ultimazione di un fabbricato acquistato al grezzo. Le spese detraibili sono quelle risultanti ai termini dei lavori, escluso l’importo pagato per l’acquisto del terreno sul quale insisterà l’abitazione.
Quali sono le condizioni di detraibilità?
I beneficiari del bonus sono coloro ai quali verrà intestata la proprietà della prima casa o chi potrà godere di un diritto reale sulla stessa. La detrazione spetta se sono soddisfatte anche le seguenti condizioni:
- La stipula del mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti l’inizio dei lavori (data desumibile dalla DIA) ovvero nei 18 mesi successivi a tale data;
- L’utilizzo dell’abitazione deve iniziare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori.
Il mancato rispetto dei termini indicati non fa venire meno il diritto alla detrazione, ma solo se è imputabile a ritardi burocratici dell’amministrazione comunale relativi al rilascio dell’abitabilità o di altre autorizzazioni.