Lavoratori atipici e mutuo prima casa
Anche chi è impiegato in base a un contratto di lavoro a tempo determinato può ottenere un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
E’ necessario, però, che il richiedente dimostri di possedere una capacità mensile di spesa tale da garantire il pagamento delle rate di rimborso del prestito. I lavoratori cosiddetti “atipici” possono provare di detenere un reddito congruo a supportare una richiesta di mutuo per mezzo dell’esibizione dei cedolini (o ricevute) dei pagamenti mensili.
Questo vale, ad esempio, per gli autonomi che prestano lavoro occasionale, per chi svolge una collaborazione a progetto ma anche per chi risulta impiegato con contratto interinale. Tali mutui sono sempre supportati dall’accensione di ipoteca sull’immobile che si intende acquistare, o costruire, proprio con il capitale finanziato.
Se detto immobile non dovesse bastare come garanzia del prestito, sarà necessario impegnarne uno di proprietà di terzi, per mezzo della “dotazione di ipoteca”.
Nel caso, inoltre, che non vi sia la possibilità o la volontà di gravare un fabbricato di terzi con un diritto di garanzia, si può ricorrere alla fideiussione o all’avvallo.
Mutuo per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale e lavoro a tempo determinato: capacità reddituale.
Il lavoratore con contratto a tempo determinato, prima di avanzare una richiesta di mutuo “prima casa”, deve raccogliere la documentazione comprovante le fonti del suo reddito.
Questo significa che, oltre al contratto di lavoro, se possiede altri redditi, deve procurarsi anche copia del modello UNICO PF nel quale gli stessi risultino dichiarati.
Un istituto di credito o una finanziaria non negheranno mai un mutuo in presenza di una buona capacità reddituale, anche se non deriva da incassi periodici e costanti.
Al più, il soggetto che concederà il mutuo potrà tarare il piano di ammortamento dello stesso in base al periodo che risulta ”coperto” dal reddito, quale: la durata dell’impiego temporaneo, quella del contratto di locazione in base al quale si percepiscono degli affitti o, ancora, il periodo temporale durante il quale è certo che vengano percepiti altri redditi (compresi quelli di capitale e diversi). Senza un reddito certo, nessuna banca o società finanziaria concede mutui o prestiti di liquidità, a meno che questi non vengano garantiti da immobili di terzi o da fideiussioni.
Reddito del nucleo familiare come garanzia del mutuo
Quanto visto in merito alla dimostrazione di possesso di un reddito, può essere esteso al nucleo familiare del richiedente.
Per esempio, i due coniugi, entrambi impiegati con contratto a tempo determinato, possono cointestarsi un mutuo garantendolo con i rispettivi redditi, e ipotecando l’immobile “prima casa” che andranno ad acquistare (o costruire) col mutuo stesso.
Unendo le due forze reddituali, potrebbe non essere necessario il ricorso a ipoteca su beni di terzi o a fideiussione dagli stessi prestata, così come non è obbligatorio che i due cointestatari del mutuo divengano anche comproprietari dell’abitazione principale.
Se la capacità di reddito, in questo modo, fosse sufficiente per ottenere il finanziamento, l’unico aspetto connesso alla durata del contratto si rifletterebbe su quella dell’ammortamento del mutuo. In futuro, se il contratto di uno dei due coniugi, o di entrambi, venisse tramutato con uno a tempo indeterminato, essi avrebbero la possibilità di rinegoziare il finanziamento ottenuto per allungarne il piano di rimborso.
Mutuo prima casa per lavoratori a tempo determinato
Le detrazioni fiscali attualmente in essere per gli intestatari di un mutuo “prima casa” valgono, naturalmente, anche in presenza di reddito dimostrato con contratto a tempo determinato. E’ utile, però, riprendere l’esempio precedente dei due coniugi per capire a chi spetta, e in quale misura, il bonus fiscale per gli interessi pagati sul mutuo.
Esaminiamo tre diverse casistiche:
- se i due coniugi sono cointestatari del mutuo e anche dell’abitazione, allora la detrazione spetta ad entrambi, in proporzione alla percentuale di proprietà dell’immobile (se è suddiviso al 50%, la detrazione annua si calcolerà su un importo massimo di 2.000 euro per ogni coniuge);
- se, invece, i due coniugi si cointestano il mutuo ma solo uno dei due è proprietario della “prima casa”, allora lo sconto dall’IRPEF spetta solo a quest’ultimo, in base alla sua quota di mutuo (con mutuo cointestato al 50%, il proprietario dell’immobile si detrarrà, al massimo, il 19% di 2.000 euro);
- nel caso in cui la casa venga acquistata da entrambi i coniugi, ma il mutuo venga stipulato solo da uno dei due, questi detrarrà l’intera quota degli interessi passivi pagati, entro la misura annua massima di 760 euro.
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