Mutuo prima casa con garanzia dello stato

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Fondo di garanzia dello Stato per i mutui ”prima casa”

La Legge di Stabilità del 2014 ha istituito, per la prima volta, un fondo per garantire la concessione di mutui ‘prima casa’ ai cittadini che ne facciano richiesta.

I finanziamenti così agevolati si riferiscono non solo all’acquisto, ma anche alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’abitazione principale, con un occhio di riguardo per chi, con tali opere, migliorerà anche l’efficienza energetica dell’edificio.

Non sono previsti particolari requisiti per l’accesso alla garanzia statale del mutuo, né in termini d’età né di reddito, ma gli immobili interessati dall’agevolazione devono essere adibiti a ”prima casa” e non si deve trattare di abitazioni di lusso (vale a dire quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9).

Per il resto, bisogna solo seguire delle specifiche modalità per l’inoltro della richiesta ed è altresì necessario stipulare il mutuo con una delle banche aderenti al fondo di garanzia.

Tutti gli altri eventuali requisiti saranno dettati dalla normativa interna degli istituti e seguono la prassi delle usuali concessioni di finanziamento a medio/lungo termine.

Capienza del fondo di garanzia statale e operatività nei mutui per l’abitazione principale.

L’intervento del fondo di garanzia dello Stato sui mutui prima casa consiste nel prestare, per l’appunto, garanzia ai fini della concessione del finanziamento.

Tale supporto statale è volto a coprire il 50% dei mutui di scopo accesi per l’abitazione principale che abbiano un importo non superiore ai 250mila euro.

Questo si traduce nella mancanza dell’obbligo, da parte del richiedente, di presentare ulteriori tutele per la concessione del mutuo, a parte l’ipoteca sull’immobile oggetto dello stesso o su un altro bene di proprietà di un terzo datore di ipoteca.

Facendo un esempio numerico, per un mutuo di 200mila euro garantito con il fondo statale, l’ipoteca sarà accesa a copertura di 100mila euro, ossia il 50% dell’intero ammontare del capitale finanziato. Il fondo è dotato di uno stanziamento complessivo pari a 650milioni di euro, è operativo già da due anni e sostituisce in toto il precedente strumento di aiuto al credito denominato ”Giovani Coppie”.

Mutui prima casa: le banche aderenti al fondo di garanzia dello Stato

Sul sito dell’ABI (www.abi.it) è disponibile l’elenco completo degli istituti di credito che aderiscono al fondo di garanzia statale per la concessione dei mutui ‘prima casa’.

E’ necessario chiarire che detto fondo non interviene sulle procedure di indagine preliminare che tutte la banche sono tenute ad espletare prima dell’erogazione di un finanziamento.

Quindi, il richiedente, seppur supportato dalla copertura del fondo, dovrà possedere una capacità di spesa mensile atta a garantire il rimborso del mutuo, e non dovranno esservi segnalazioni a suo carico al Crif (il sistema che raccoglie le informazioni creditizie).

Inoltre, non possono accedere al fondo di garanzia dello Stato, così come ai mutui ”prima casa”, i proprietari di altri immobili abitativi, a meno che:

  • li abbiano ricevuti in eredità, anche in comunione con altri;
  • li utilizzino in comodato gratuito.

La possibilità di usufruire del fondo, comunque, non è legata in alcun modo all’ISEE o ad altri parametri afferenti il reddito del richiedente e del suo nucleo familiare.

Modulo per la richiesta di mutuo ”prima casa” coperto dal fondo di garanzia

La richiesta di accesso al fondo di garanzia statale va predisposta su un apposito modulo, reperibile in formato .pdf sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it).

In questa domanda, da presentare allo sportello dell’istituto bancario che valuterà la richiesta di mutuo, devono essere indicati:

  1. i dati anagrafici e quelli di residenza dell’intestatario (o dei cointestatari) del mutuo ”prima casa”;
  2. i dati identificativi dell’immobile che si andrà ad acquistare con il mutuo stesso.

Inoltre, è obbligatorio dichiarare di non essere proprietari di altro edificio destinato ad uso abitativo a parte quelli detenuti nei casi sopraelencati.

Nel caso di coppie, coniugate o conviventi “more uxorio” da almeno due anni, se uno dei due componenti ha meno di 35 ani, il mutuo va richiesto con cointestazione.

La copertura del fondo statale può essere usufruita anche da genitori single con figli minorenni, da lavoratori ”aticipi” con età inferiore ai 35 anni e da conduttori di alloggi detenuti da “Istituti di gestione” delle case popolari.

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